Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vede come premessa l'individuazione di nuove categorie di beni culturali destinate ad aggiungersi a quelle attualmente disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato codice, infatti, ulteriori beni culturali non espressamente ricompresi nelle categorie definite dal codice stesso devono essere individuati con legge. In particolare, va rilevato che i beni immobili suscettibili di rientrare nella disciplina in materia sono quelli aventi caratteristiche costitutive di interesse storico o culturale. Il riferimento si può applicare quindi alle botteghe e ai locali storici i quali, proprio per le caratteristiche che negli anni hanno acquisito attraverso attività artistiche o esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico artistico e tradizionale, possono

 

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essere riconducibili alla categoria dei beni culturali. Analogamente meritevoli di tutela da parte della Repubblica e individuabili come beni culturali sono le botteghe d'arte, gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali così come previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente proposta di legge. È evidente che le botteghe storiche, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri possono essere ricondotti nella categoria dei beni culturali esclusivamente a condizione che presentino connotazioni strutturali e architettoniche ed altri requisiti di prioritaria valutazione specificamente individuati dall'articolo 4 (ad esempio, la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio nella bottega, l'esercizio di un'attività di interesse particolarmente importante per la tradizione storica cittadina, la presenza di una riconosciuta tradizione familiare).
      L'articolo 4, comma 4, inoltre, prevede che le attività in oggetto, qualificate come beni culturali, siano sottoposte a vincoli di continuità merceologica e di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica. Il medesimo vincolo è previsto per le apparecchiature d'epoca e gli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.
      All'articolo 5 invece viene disciplinata l'istituzione di un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri. Tale Fondo è istituito presso il Ministero delle attività produttive. Lo stesso Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo stesso. Al comma 2 del citato articolo 5 è prevista la destinazione di una quota dei finanziamenti derivanti dal Fondo ai comuni che ne fanno richiesta, secondo i criteri della popolazione residente e del numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei piani comunali. Infine, viene prevista la destinazione di una quota delle risorse del Fondo al finanziamento dei progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali. Il regime di aiuti di cui alla presente proposta di legge è sottoposto al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.
      Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, oltre a tutelare e a valorizzare le botteghe storiche di interesse artistico e gli antichi mestieri, costituisce non soltanto un riconoscimento alla cultura, alla civiltà e alla tradizione artistica italiana, ma soprattutto un contributo alla nostra economia. È necessario salvaguardare alcune attività artigianali e commerciali per garantire la tutela di quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzioni derivanti da tradizioni locali, che nel tempo stanno rischiando di scomparire e che necessitano di un intervento legislativo per poter sopravvivere e per continuare a rappresentarci nel mondo.
 

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